DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.462/2001

Il DPR 462 del 22 ottobre 2001, pubblicato l’8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 23 gennaio 2002, contiene il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. Tale regolamento disciplina gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, intendendo per luoghi di lavoro le attività soggette al DPR 462/01, cioè “tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza”, le procedure e le modalità di omologazione e di effettuazione delle verifiche periodiche..

Di seguito vengono riassunti i punti principali del DPR 462/01:

Obbligo della verifica degli impianti: secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere la verifica periodica dell’impianto di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica periodica dell’intero impianto elettrico.

Frequenza delle verifiche di legge: la periodicità delle suddette verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto. Gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati (verifiche di legge) ogni:
  – due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio (ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi);
 – cinque anni negli altri casi.
Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati (verifiche di legge) ogni due anni.

Situazione preesistente (prima del DPR): fino al 23 gennaio 2002 le verifiche periodiche erano affidate alle Asl/Arpa, che in carenza di personale verificavano pochi impianti. Il datore di lavoro si limitava a denunciare l’impianto (presentando i modelli A, B e C all’Ispesl o alla Asl/Arpa), senza avere alcuna responsabilità se gli organi di controllo pubblici non effettuavano né l’omologazione, né le verifiche periodiche dell’impianto.

Situazione attuale (dopo il DPR): in base al DPR 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla Asl/Arpa) da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente:
 -prima: il datore di lavoro aveva soltanto l’obbligo di denunciare l’impianto (modelli A, B, C) e, in caso di mancata verifica dello stesso, non aveva responsabilità (non erano a lui imputabili carenze di personale delle Asl/Arpa/Ispesl);
 – ora: il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Abilitato (o all’Asl/Arpa). In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile, poiché per effettuare la    verifica è sufficiente richiederla a un Organismo Abilitato (che dispone di sufficiente personale per effettuare le verifiche).

Impianti esistenti: il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In particolare, per gli impianti già denunciati (modelli A,B,C) bisogna richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia (o dalla data dell’ultima verifica dell’Asl/Arpa.

Controlli: di fronte ad un controllo dell’autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica di legge o quanto meno la lettera di richiesta della verifica periodica.

Responsabilità: le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:
– responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull’impianto, in seguito alla mancata verifica;
– sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.

Organismi abilitati: le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall’Asl/Arpa. Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

Scelta dell’organismo abilitato: il datore di lavoro è responsabile della scelta dell’Organismo Abilitato ed è opportuno che si avvalga di un Organismo come VT Verifiche Tecniche Srl, in grado di difenderlo in caso di contestazioni.

Allegati Normativa

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